In attesa del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico che definirà le modalità di asseverazione degli interventi e la congruità delle spese sugli interventi da sottoporre ad agevolazione, il Decreto Rilancio presenta già oggi alcune interessanti novità sulle misure fiscali inerenti gli interventi edilizi e di efficientamento energetico sulle abitazioni e sui condomini.
Cerchiamo dunque di fare un po’ di chiarezza su questo tema, riepilogando quali siano gli interventi agevolabili e come funziona il Superbonus 110%.
In primis, giova rammentare che, ai nostri fini, del corposo Decreto Rilancio rileva soprattutto l’art. 119, che definisce quali siano gli interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico che potranno avere accesso al nuovo Superbonus 110%.
In sintesi, le operazioni che potranno permettere al contribuente di approdare a tale ghiotta opportunità sono:
Per poter avere accesso al Superbonus 110% è necessario rispettare alcuni requisiti di natura tecnica che potranno evidentemente essere accertati con il proprio consulente di riferimento.
Per esempio, nell’ipotesi di intervento di isolamento termico, occorrerà fare attenzione ai materiali isolanti utilizzati, che dovranno rispettare i criteri ambientali stabiliti con decreto del Ministero dell’ambeinte l’11 ottobre 2017.
Nel caso in cui l’intervento sia di efficientamento energetico, è richiesto il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, perché magari si è già nelle prime due classi, il conseguimento della classe energetica più alta, che dovrà essere dimostrata con attestato di prestazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato.
Il Superbonus 110% può essere validamente richiesto e fruito sia dai condomini legalmente costituiti, dotati di codice fiscale, sia dalle singole persone fisiche.
Nel primo caso il condominio potrà beneficiare del bonus a prescindere se all’interno dell’immobile vi siano prima o seconde abitazioni, o unità immobiliari di proprietà di società.
Nel caso in cui le persone fisiche desiderino beneficiare del bonus su edifici unifamiliari, invece, la norma in esame prevede che il bonus potenziato sia utilizzabile esclusivamente nel caso in cui l’edificio sia adibito ad abitazione principale. Dunque, non si potrà ottenere il godimento di tale misura fiscale nel caso in cui si desideri, per esempio, rinnovare la propria casa al mare o in campagna, se queste rappresentano le proprie seconde case.